La tassa di soggiorno ammonta a CHF 4.00 per persona e per pernottamento per tutti i tipi di alloggio. I bambini dai 9 ai 16 anni pagano la metà, ossia CHF 2.00 per notte; i bambini di età inferiore a 9 anni sono esenti. Il regolamento revisionato è stato approvato con entrata in vigore il 1° novembre 2022. I proprietari e gli usufruttuari di case di vacanza che le utilizzano personalmente o le affittano a lungo termine pagano una tassa forfettaria annua di CHF 160.00 per letto e per anno. Le locazioni occasionali a pagamento di breve durata restano soggette alla tassa per pernottamento, oltre all’eventuale tassa forfettaria annuale applicabile.
Secondo l’art. 3 sono esenti, in particolare: le persone domiciliate a Zermatt; le persone che fanno visita a parenti esenti fino al grado dei nonni e ai loro coniugi; le persone alloggiate gratuitamente presso una persona esente; i bambini di età inferiore a 9 anni; gli studenti e gli apprendisti di scuole sovvenzionate dallo Stato durante il periodo scolastico; i pazienti ospedalieri e i residenti in istituti per anziani; il personale militare, della protezione civile e dei vigili del fuoco in servizio; i partecipanti ai programmi Gioventù+Sport; nonché le persone che soggiornano temporaneamente a Zermatt per lavoro o formazione, mantenendo tuttavia il domicilio legale altrove. I bambini dai 9 ai 16 anni pagano la metà della tariffa ordinaria (CHF 2.00 per persona e notte).
Le locazioni occasionali a pagamento di breve durata, comprese quelle di tipo Airbnb, devono riscuotere e versare a Zermatt Tourismus la tassa di soggiorno di CHF 4.00 per ospite e pernottamento (CHF 2.00 per i bambini dai 9 ai 16 anni; esenzione sotto i 9 anni). L’ospitante deve registrare o dichiarare i soggiorni ed è responsabile del versamento della tassa. I proprietari o usufruttuari di case di vacanza che le utilizzano personalmente o le affittano a lungo termine pagano una tassa forfettaria annua di CHF 160.00 per letto; le locazioni occasionali di breve durata sono inoltre soggette alla tassa per pernottamento. Per le case di vacanza, il numero dei pernottamenti va dichiarato due volte l’anno, entro il 10 maggio e il 10 novembre; gli altri ospitanti dichiarano entro il 10 del mese successivo.