Tariffe attuali: CHF 5.00 per persona e per notte per gli hotel e le altre forme di alloggio organizzato, e CHF 5.00 per gli alloggi di vacanza e gli alloggi assimilati nel calcolo del forfait annuale. Baite e rifugi di montagna: CHF 2.00 per notte. Scuole internazionali: CHF 3.50 per notte. I bambini dai 6 ai 16 anni pagano la metà della tariffa applicabile; i bambini sotto i 6 anni sono esenti. Gli alloggi di vacanza o gli alloggi di società immobiliari non affittati o affittati occasionalmente sono in linea di principio soggetti a un forfait annuale basato su 50 pernottamenti × CHF 5.00 = CHF 250 per unità familiare (UPM): meno di 3 locali, 2 UPM/CHF 500; 3 locali, 3 UPM/CHF 750; 4 locali, 4 UPM/CHF 1'000; 5 locali, 5 UPM/CHF 1'250; 6 locali o più, 6 UPM/CHF 1'500. Per un alloggio di vacanza affittato occasionalmente da un proprietario domiciliato, il tasso medio di occupazione è ridotto a 20 giorni.
Sono esenti: le persone domiciliate con residenza principale a Crans-Montana; le persone in visita a un familiare domiciliato in tale residenza principale (la famiglia comprende i parenti fino alla generazione dei nonni e il coniuge); i bambini sotto i 6 anni; gli allievi, apprendisti e studenti che, durante il periodo scolastico, frequentano istituti d’insegnamento riconosciuti e sovvenzionati dallo Stato del Vallese; i pazienti e gli ospiti di case per anziani, istituti per persone con disabilità o istituti sociali autorizzati; le persone incorporate nell’esercito, nella protezione civile, nei pompieri e in servizi analoghi durante un servizio comandato; e le persone che svolgono un’attività riconosciuta e sovvenzionata dal movimento Gioventù+Sport. I bambini dai 6 ai 16 anni beneficiano di una riduzione del 50 %. Il forfait annuale per gli alloggi situati fuori dalla zona edificabile e a più di 100 m da una strada aperta al traffico tutto l’anno è ridotto del 50 %.
Gli affitti di breve durata o occasionali sono coperti dal forfait annuale quando si tratta di un alloggio di vacanza o assimilato non affittato o affittato occasionalmente; tutti i pernottamenti, compresi quelli degli affitti occasionali, sono inclusi nel forfait dell’immobile. Per un alloggio affittato occasionalmente da un proprietario domiciliato nel comune, l’occupazione considerata è ridotta da 50 a 20 giorni. Chi ospita persone soggette alla tassa è responsabile della riscossione e del versamento della tassa. Gli operatori professionali e le agenzie di locazione dichiarano mensilmente, entro il 10 del mese successivo, i pernottamenti e i Paesi di provenienza; gli ospitanti di alloggi di vacanza dichiarano semestralmente, il 10 maggio e il 10 novembre.