Aliquote attuali della tassa di soggiorno secondo il decreto (stato 1° gennaio 2025), per persona e per pernottamento: fr. 4.50 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili classificati con quattro o cinque stelle o con qualità equivalente; fr. 4.20 negli esercizi classificati da una a tre stelle o non classificati; fr. 2.00 nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili; fr. 3.10 nei campeggi, motorhomes o alloggi turistici simili; fr. 3.10 negli ostelli della gioventù o alloggi simili; fr. 0.50 nelle capanne, alloggi collettivi o alloggi turistici simili; e fr. 2.00 per gli stabilimenti d’alloggio offerti mediante portali online a incasso diretto, come Airbnb. L’aliquota ordinaria adulta più elevata richiesta è di fr. 4.50. Si tratta della tassa di soggiorno, distinta dalla tassa di promozione e dal contributo comunale.
Sono esenti dalla tassa di soggiorno: gli ospiti di età inferiore ai 14 anni (escluse le persone tassate a forfait); gli allievi e gli studenti che frequentano istituti scolastici riconosciuti dallo Stato; gli ospiti di stabilimenti ospedalieri e assistenziali riconosciuti dallo Stato; e i membri dell’esercito, della protezione civile o di organismi simili quando sono in servizio comandato. Le OTR possono accordare ulteriori esenzioni in casi eccezionali. Le aliquote sono fissate dal decreto indicato; le esenzioni dall’art. 22 della legge sul turismo ticinese.
Le locazioni turistiche di breve durata sono soggette alla tassa di soggiorno. Il decreto stabilisce l’aliquota di fr. 2.00 per persona e per pernottamento per gli stabilimenti d’alloggio offerti mediante portali online a incasso diretto, ad esempio Airbnb. In generale, i datori di alloggio e i proprietari di camere, appartamenti e case date in locazione a uso turistico sono responsabili dell’incasso e del riversamento della tassa alle OTR, salvo delega all’Agenzia turistica ticinese. L’alloggio turistico deve essere registrato e il numero identificativo deve figurare in ogni annuncio online o offline; gli alloggi non registrati o ritenuti non idonei non possono essere locati a fini turistici. Per un periodo pari o superiore a tre mesi si applica invece il regime dell’importo annuale fisso. L’aliquota di fr. 2.00 proviene dal decreto citato; gli obblighi di registrazione e locazione derivano dalle ulteriori norme cantonali sul turismo.